Pregg.mi associati,
a seguito dell’emissione dell’ordinanza Regionale del 15.10.2020 nonché dell’emissione del D.P.C.M. del 18.10.2020 ad integrazione di quello emesso in data 13.10.2020, come è giusto che sia molti di voi mi stanno tempestando di telefonate e di messaggi chiedendomi se è o meno consentito celebrare le assemblee ed – in caso di possibilità – come procedere alle riunioni condominiali finché perdura lo stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19.
L’articolo 1.4 dell’ordinanza del 15.10.2020 testè recita: “Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale: … 1.4 è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse; … ”.
Come si evince dal contenuto dell’ordinanza il presidente della Regione Campania ha escluso il divieto di tutte le forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto che si svolgano in forma statica e con postazioni fisse.
Dall’interpretazione sopra riportata dell’ordinanza ritengo che rimane possibile la celebrazione delle assemblee condominiali sempre che vengano celebrate mediante assegnazione ai partecipanti di una postazione fissa (sedie) ove devono stazionare in forma statica per tutto il tempo necessario per lo svolgimento dell’adunanza.
Ovviamente devono essere rispettati i parametri sanitari (le riunioni solo alla condizione che si svolgano in luoghi idonei ove sia possibile garantire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’osservanza delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19).
All’ordinanza Regionale ha fatto seguito l’emissione del D.P.C.M. in data 18.10.2020, il quale all’articolo 1 rubricato misure urgenti di contenimento del contagio nell’intero territorio nazionale, testé recita: “1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: … (omissis) … d) all’articolo 1, comma 6: … 5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) … è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; … ”.
Dal contenuto della disposizione sopra riportata si evince chiaramente che non è stato previsto ancora una volta un divieto della celebrazione delle assemblee, contenendo l’integrazione del D.P.C.M. soltanto una raccomandazione, che costituisce un invito, ma non una disposizione, allo svolgimento delle riunioni private (ndr.: si considerano incluse anche le adunanze assembleari) in modalità a distanza.
A tutt’oggi, quindi, non sono state vietate le assemblee condominiali che, pertanto, possono tenersi al fine di consentire all’amministratore di sottoporre alla compagine dei partecipanti il rendiconto condominiale dell’ultimo esercizio finanziario, la nomina dell’amministratore laddove è decorso il periodo di mandato, quant’altro si rende necessario per dare continuità alla vita condominiale.
Spero di aver fatto cosa gradita, pur rappresentando che quanto evidenziato costituisce un parere professionale.
Avv. Davide Natale