Caro associato,
nella giornata odierna il premier Conte ha varato un nuovo D.P.C.M in vista delle riaperture prossime nel nostro paese.
Seppur nulla è stato detto di specifico per quanto riguarda le assemblee condominiali, è vero come è vero che alla lettera M dell’art. 1 del predetto D.P.C.M. si legge che dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche sono svolti solo con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori di seguito indicati: a) 1000 persone per spettacoli all’aperto; b) 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Per analogia ai cinema e teatri, possiamo asserire, salvo essere smentiti da ulteriori provvedimenti nazionali o regionali, che dal 15 giugno si potranno effettuare le convocazioni assembleari, rispettando i parametri di cui sopra.
Gli amministratori di condominio dovranno convocare assemblee in luoghi dove potrà essere garantito, alla luce dei condomini potenzialmente presenti ( quindi non chi di solito viene ma sulla scorta del numero dei proprietari del fabbricato) il rispetto della distanza di 1 metro tra i singoli soggetti, rigorosamente dotati di mascherina.
In verità il protocollo per i Cinema e Teatri è molto piu’ rigoroso, e per analogia, salvo diverse indicazioni, dovrà essere rispettato anche per le assemblee condominiali.
Qui di seguito vi riporto quanto indicato nell’allegato 9 del DPCM del 17.5.2020:
1. Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti.
2. Misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni
altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.
3. Utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunità per gli spettatori.
4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in
spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi
igienici di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra i diversi spettacoli svolti nella
medesima giornata.
6. Adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria e rispetto delle raccomandazioni concernenti
sistemi di ventilazione e di condizionamento.
7. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi
alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli.
9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso
le biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all’esterno dei luoghi dove si svolgono gli
spettacoli.
10. Regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il
distanziamento sociale nell’accesso.
11. Limitazione dell’utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile.
12. Vendita dei biglietti e controllo dell’accesso, ove possibile, con modalità telematiche, anche
al fine di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture.
13. Comunicazione agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, delle misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo.
Orbene se alcune di queste norme sono chiaramente non riferibili al mondo condominiale, quelle sicuramente da seguire sono quelle indicate ai n°1,2,3,4,5,6,7,10,13.
E’ facile intuire che organizzare le future assemblee nel rispetto dei termini indicati, risulterà molto complesso, ma soprattutto se sarà lo studio dell’amministratore il luogo preposto, le responsabilità del rispetto del protocollo ricadranno senza ombra di dubbio sullo stesso. Solo nel caso, difatti, si affittassero sale di terzi, questi ultimi dovrebbero, in quanto gestori, garantire quanto indicato nell’allegato 9.
Nel caso di mancato rispetto delle norme quali sono le sanzioni previste?
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Inutile dire che convocare l’assemblea risulterà un rischio enorme per l’amministratore, che dovrà meticolosamente avere cura piu’ del protocollo che del contenuto all’o.d.g.