ASSEMBLEA DI CONDOMINIO A SEGUITO D.P.C.M. 3.11.2020
Pregg.mi associati,
torniamo nuovamente sugli effetti in materia condominiale di un nuovo D.P.C.M., nello specifico quello pubblicato in data 03.11.2020.
Andiamo subito a vedere le novità .
L’articolo 1 del predetto D.P.C.M. al punto 3, testé recita ” Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
Ecco quanto confermato rispetto all’ultimo D.P.C.M.
L’articolo 9 alla lettera O) testé recita “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”
Per l’ennesima volta il Governo ritiene che le riunioni private possano svolgersi in presenza statica, seppur fortemente raccomandato di evitarle. Questa volta, tuttavia, ha posto un primo paletto di carattere nazionale, ovverosia il limite di rientro all’interno delle proprie abitazioni, posto alle ore 22:00. Possiamo sicuramente affermare che è altamente sconsigliato convocare un’assemblea dalle ore 19:00 in poi, dato che si rischierebbe fortemente di non potere discutere serenamente sugli argomenti all’o.d.g.
Ovviamente devono essere rispettati i parametri sanitari (le riunioni solo alla condizione che si svolgano in luoghi idonei ove sia possibile garantire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’osservanza delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19).
In Campania ( con ordinanza regionale), permane, ricordo il divieto di spostamento H24 tra province che potrebbe ledere il diritto di un condomino a parteciparvi. E’ evidente, quindi, che non potranno essere tenute assemblee laddove un condomino non possa parteciparvi per tale limitazione.
Al momento la Regione Campania non è sottoposta ad ulteriori restrizioni in quanto rientra solo nella cosiddetta zona “Gialla” come quasi tutte le regioni italiane, eccetto la Sicilia e la Puglia in zona arancione e Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta in zona Rossa.
Spero di aver fatto cosa gradita, pur rappresentando che quanto evidenziato costituisce un parere professionale.
Avv. Valerio Orlando