DECRETO RILANCIO- BILANCIO CONSUNTIVO RIMANDATO
Cari associati,
e’ stato partorito il grande decreto di Aprile, poi divenuto di Maggio. E’ stato definito “Rilancio” per i grandi movimenti di danaro pubblico che genererà, si parla di quasi 55 mld di euro. Ma veniamo a noi!
Era stata annunciato un grande rilancio dei lavori di ristrutturazione grazie ad agevolazioni fiscali.Le agevolazioni fiscali sono arrivate, ma come era prevedibile sono limitate a determinate tipologie di interventi. E’ stata stabilita una detrazione pari al 110% per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica e antisismici, sostenuti entro la fine del 2021.
L’agevolazione per le ristrutturazioni, tramite credito d’imposta, si può tradurre in uno sconto in fattura da parte dell’azienda che effettua i lavori tramite la sua cessione. L’azienda, infatti, può usufruire del credito di imposta per la propria attività d’impresa.
E’ evidente, quindi, che non tutti i condomini aderiranno a tale iniziativa, ma di certo lo strumento economico è apprezzabile.
Veniamo al nodo piu’ atteso, ovverosia la possibilità o meno di convocare assemblee di condominio, che poi in verità si collega senza ombra di dubbio alla possibilità di deliberare lavori di ristrutturazione per ottenere le detrazioni fiscali.
Il decreto di Rilancio all’art. 212 ter ha stabilito quanto segue: Quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa alla data, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per ulteriori sei mesi dalla scadenza in deroga a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo. 21-ter.
In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”
Il Legislatore considera rinnovato il mandato dell’amministratore per ulteriore sei mesi, se lo stesso scade entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto ( ossia oggi), e soprattutto solleva l’amministratore dall’obbligo di presentare il bilancio consuntivo entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il cui termine nella maggior parte dei casi ricade entro il 30 giugno 2020. La scadenza è rinviata di 12 mesi, ovverosia è obbligatorio convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio ordinario 2019 entro il 30 giugno 2021!
Sembrerebbe tutto chiaro, tutto chiarito, ma in verità rimangono tante domande. Il Legislatore ha voluto dire che permane il divieto di convocare le assemblee di condominio, in quanto assembramenti, oppure ha solamente agevolato l’amministratore ( atteso il blocco dei mesi addietro) nella presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi, consentendogli di recuperare il tempo perduto nei mesi prossimi.
Se fosse vera tale circostanza, da domani mattina potrebbero iniziare a partire le convocazioni, ma in verità sarebbe un azzardo, perché non è assolutamente chiaro quali dovrebbero essere le condizioni sanitarie da garantire durante lo svolgimento di un’assemblea di condominio, che avviene nel 99% dei casi in ambienti chiusi e con spazi limitati. Sul punto si attendono opportuni chiarimenti, che sarebbe stato il caso di indicare già oggi.
L’unico aspetto che sicuramente è stato chiarito e che il Legislatore non ha assolutamente preso in considerazione la possibilità di sostenere assemblee con sistemi telematici.
avv. Valerio Orlando