REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI
In vari siti, articoli, riviste dedicati alla materia condominiale e riguardanti la obbligatorietà dei Registri Condominiali, vengono indicati i seguenti:
- a) Registro di anagrafe condominiale;
- b) Registro dei registro verbali delle assemblee;
- c) Registro di nomina e revoca dell’amministratore;
- d) Registro di contabilità
da tenere a cura degli amministratori (soggetti responsabili), ma non vi è quasi mai indicato il:
- e) Registro della sicurezza e dei controlli prevenzione incendi, sempre obbligatorio la dove sono presenti estintori e altri dispositivi antincendio e ricadenti nelle attività di cui ALLEGATO I al D.P.R. n.151/2011 (di cui all’articolo 2, comma 2) riportato alla fine del presente.
Capita molto spesso che gli amministratori, trascurando la normativa vigente che obbliga ad un controllo periodico anche altri dispositivi antincendio quali gli Idranti, Naspi, Porte Tagliafuoco, l’Illuminazione di sicurezza, Segnaletica di sicurezza, Vie d’esodo ecc… effettuano solo la manutenzione degli estintori.
Attualmente, la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è disciplinata dall’ Art. 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: “Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l’obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l’informazione ai lavoratori”.
E’ obbligatorio, quindi, per il condominio senza dipendenti adottare il registro dei controlli antincendio, negli edifici civili, autorimesse, e impianti per la produzione di calore condominiali.
L’adozione del registro è ugualmente obbligatorio per il condominio con almeno un dipendente, soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in quanto, nel Testo Unico di cui al Decreto n. 81 all’Art. 46 comma 4 è stato inglobato il D.M. 10/3/1998: Art. 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio “Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore”. Nelle norme di buona tecnica, si fa riferimento al registro, che qui di seguito viene allegato Registro antincendio Copertina
Esempio NORMA UNI 9994-1:2013 (estintori) 8.3 La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile
Visto che per Legge (condominio senza dipendenti) e per la Norma di buona tecnica (condominio con almeno un dipendente) è obbligatorio, suggeriamo di adottare il registro e pretendere che tutte le aziende che effettuano i controlli lo aggiornino in ogni sua parte in occasione delle diverse attività.
Così sarete in regola in occasione dell’esibizione ai fini dei controlli di competenza del Comando Vigili del Fuoco.
Per informazioni, ordini e consulenze non esitate a contattarmi.
Registro specifico per i condomini.
La stesura del Registro, è facilitata dalla guida alla compilazione che accompagna ogni singola scheda. Viene riportata, nelle diverse pagine una descrizione dettagliata dei vari interventi di sorveglianza e chi la deve svolgere (condominio con o senza dipendente), manutenzione, revisione, etc. di cui necessitano i vari dispositivi antincendio.
Infine, il Registro è completo di:
Schede inerente tutti i dispositivi antincendio;
Schede di manutenzione da compilare dalla Ditta incaricata con firma dell’amministratore che assiste/accerta;
Scheda per i controlli dei Vigili del fuoco.
arch. Angelo Maggio
info: Tel./Fax. 081‐502.21.82 Web site: www.studio‐maggio.it PEC: angelo.maggio@geopec.it E‐mail: info@studio‐maggio.it