Pagamenti in contanti – Trib. Santa Maria C.V.
Per il Tribunale di Santa Maria C.V. “… costituisce indubbiamente una irregolarità non aver accettato il pagamento in contanti nel limite della vigente normativa: è stata vietata l’effettuazione di versamenti o il pagamento mediante denaro contante o altri titoli al portatore quando il valore dell’operazione, oggetto di trasferimento, è ( cfr. l’art. 49 del D. Lgs. 231/07, come modificato anche dal D.Lgs. 169/2012) complessivamente pari o superiore all’importo di euro 1.000,00 [ limite riportato a tale livello, nei tempi più recenti, per effetto della conversione in legge del D.L. 201/11 (cd. Decreto “Salva Italia”, conversione effettuata con l’emanazione della L. 214/11)], che di poco ha seguito l’intervento effettuato pochi mesi prima in esito alla conversione in legge del D.L. 138/11) che, a propria volta, aveva portato a 2.500,00 euro il precedente limite di euro 12.500,00” “…la Suprema Corte ha ribadito che il principio di cui all’art. 1277 c.c. secondo cui il debitore deve adempiere con moneta avente corso legale, ai sensi dell’art. 1277 cod. civ., può tuttavia essere derogato anche in forza di un accordo tacito fra debitore e creditore…”
“.. Nel caso in trattazione, il rifiuto apposto dall’amministratore del condominio non appare effettuato in violazione del principio di correttezza e buona fede, … nell’assemblea del condominiale tenuta il 24.4.2015, dopo l’instaurazione del presente procedimento, l’unanimità dei presenti, nel rinnovare l’incarico di amministratore al resistente per il 2015, ha espressamente confermato la -…modalità di pagamento prevista e richiesta dal Dott.(amministratore), cioè che il versamento delle quote di spese condominiali, ordinarie e straordinarie, non avvenga con il pagamento in contanti …-”
“In via generale, occorre evidenziare come la revoca dell’amministratore può essere disposta dall’Autorità Giudiziaria su ricorso di ciascun condomino, tra l’altro, in caso di gravi irregolarità che, secondo la modifica legislativa del 2012 (legge n. .” 220/2012) sono quelle indicate, tra le altre, all’interno del comma 12 dell’art. 1129 c.c “ “…Non si può, pertanto, dedurre da quelle prescrizioni alcuna automatica conseguenza in ordine alla causa di revoca dell’amministratore” “Anche il secondo motivo di impugnativa, ossia la mancata e/o inesatta indicazione ed indicazione dei recapiti dell’amministratore p.t. nel luogo di accesso al condominio o di maggiore uso comunale, non può essere accolto. Difatti, non è stata acclarata la sussistenza di incertezze circa l’individuazione della gestione condominiale ” “…’la grave irregolarità’ che può legittimare la revoca giudiziaria dell’amministratore nominato, è integrata solo quando siano presenti seri elementi probatori che facciano prevedere, come del tutto verosimile, un pregiudizio imminente e irreparabile per l’ente …”
avv. stabilito Valerio A. Orlando